PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire i princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
      2. In materia di coordinamento della finanza pubblica i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) concorso di tutte le amministrazioni pubbliche alla definizione e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale;

          b) fissazione di regole di coordinamento della finanza di Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni, in relazione ai vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

          c) autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo;

          d) previsione di tributi propri delle regioni e degli enti locali, in relazione alle loro competenze legislative e alle funzioni amministrative loro attribuite;

          e) individuazione dei caratteri dell'autonomia tributaria di regioni, province, città metropolitane e comuni;

          f) riduzione, ma non annullamento, delle differenze di capacità fiscale ai fini della perequazione finanziaria lasciando inalterata la graduatoria della capacità fiscale delle singole regioni prima e dopo il processo di perequazione; premialità delle regioni con minore evasione fiscale;

 

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          g) trasparenza dei flussi finanziari intergovernativi;

          h) raccolta e aggiornamento dei dati fiscali e contributivi con suddivisione regionale e obbligo di divulgazione pubblica;

          i) incentivazione dei comportamenti finanziari virtuosi;

          l) coordinamento e responsabilizzazione delle regioni rispetto alla finanza degli enti locali dei rispettivi territori;

          m) assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica nazionale in riferimento all'attuazione del federalismo fiscale.

      3. In materia di coordinamento del sistema tributario i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio;

          b) attribuzione di risorse e imposte basate sull'effettivo gettito tributario;

          c) semplificazione del sistema tributario e riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti;

          d) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata;

          e) efficienza nell'amministrazione dei tributi e incentivazione al contrasto dell'evasione fiscale;

          f) attuazione del federalismo fiscale senza aggravi della pressione fiscale a livello individuale e aggregato;

          g) abolizione delle addizionali esistenti e divieto di applicazione di addizionali e sovrimposte;

          h) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria;

          i) previsione dell'esclusione di ogni intervento sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo e, in ogni caso, della impossibilità di dedurre gli oneri

 

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fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo;

          l) istituzione della cabina di regia cui partecipano rappresentanti del Governo, della Conferenza delle regioni e delle autonomie locali per la concertazione dei contenuti dei decreti legislativi oggetto della delega. La cabina di regia è altresì luogo di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e anche supporto del riordino dell'ordinamento finanziario di regioni, province, città metropolitane e comuni.

Art. 2.
(Tributi propri regionali e locali e compartecipazioni).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare i tributi propri delle regioni e degli enti locali e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.
      2. In materia di tributi propri delle regioni e degli enti locali i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) i tributi propri delle regioni e degli enti locali devono consentire di finanziare quote rilevanti delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione;

          b) previsione per le regioni dei seguenti tributi propri: i tributi regionali previsti dall'ordinamento vigente; l'imposta regionale sul reddito personale, istituita e disciplinata secondo i criteri di cui alla lettera d); i tributi applicati su basi imponibili autonomamente determinate dalle regioni nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui all'articolo 1;

 

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          c) previsione che la disciplina dei singoli tributi e il sistema tributario nel suo complesso devono rispondere a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati e dagli accordi internazionali; esclusione di ogni doppia imposizione;

          d) istituzione dell'imposta regionale sul reddito personale, con aliquota inizialmente uniforme per tutte le regioni; contestuale diminuzione nella stessa misura delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così da garantire invarianza della pressione fiscale. L'aliquota uniforme è stabilita in misura non inferiore al 15 per cento; le regioni possono variare liberamente l'aliquota e le detrazioni per i familiari a carico, ma non determinare la base imponibile;

          e) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato e nei limiti della lettera c):

              1) istituire tributi regionali e locali;

              2) determinare le materie nelle quali comuni, province e città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, istituire tributi locali e introdurre variazioni alle aliquote o alle agevolazioni;

          f) previsione della natura commutativa dei tributi di cui alla lettera e), i quali afferiscono alle materie di competenza delle regioni o alle funzioni degli enti locali e sono connessi al territorio dell'ente locale;

          g) previsione dei seguenti tributi propri degli enti locali: imposta locale sui redditi fondiari, istituita e disciplinata secondo i criteri di cui alla lettera h), e i tributi previsti dall'ordinamento vigente;

          h) istituzione dell'imposta locale sui redditi fondiari ad aliquota proporzionale per i comuni e le città metropolitane; contestuale esclusione dei redditi fondiari da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta regionale sul reddito personale; fissazione

 

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dell'aliquota iniziale in misura uniforme, tale da garantire invarianza di pressione fiscale complessiva; possibilità per comuni e città metropolitane di poter variare l'aliquota entro i limiti stabiliti con legge regionale.

      3. In materia di compartecipazioni al gettito di tributi erariali i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione di compartecipazioni regionali al gettito dei tributi erariali in modo da consentire di finanziare quote rilevanti delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza esclusiva e concorrente;

          b) abrogazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, e istituzione di una compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA), in misura non inferiore all'80 per cento, commisurata al gettito riscosso riferibile al territorio di ciascuna regione;

          c) assegnazione alle regioni del gettito delle accise, dell'imposta sui tabacchi e di quella sui giochi, riferibile al territorio di ciascuna regione;

          d) assegnazione alle regioni del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dei residenti in regione iscritti a fondi pensione complementare su base territoriale regionale;

          e) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;

          f) previsione di misure di incentivazione per le regioni e per gli enti locali in relazione al maggior imponibile accertato a seguito dello sforzo fiscale delle amministrazioni interessate;

          g) previsione, per il paniere di tributi e di compartecipazioni individuato dalla lettera b) del comma 2 e dalla lettera b)

 

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del presente comma, del perseguimento dell'equilibrio tra tributi manovrabili e non manovrabili in modo da mantenere almeno un livello di flessibilità fiscale pari a quello attuale.

      4. In materia di amministrazione dei tributi e delle compartecipazioni regionali e locali i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) partecipazione di regioni, province, città metropolitane e comuni alla gestione delle agenzie regionali delle entrate quali centri unitari di servizio tributario;

          b) definizione di strumenti e meccanismi di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo;

          c) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e ad ogni altra banca dati che sia funzionale alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni;

          d) versamento dei tributi regionali direttamente in capo alle regioni competenti e superamento del sistema della tesoreria unica.

Art. 3.
(Perequazione e contributi speciali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la perequazione e i contributi speciali, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definizione delle regole per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, attribuiti a regioni ed enti locali, in modo da assicurare uniformità su tutto il territorio nazionale del livello minimo essenziale di ciascuna prestazione;

 

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          b) istituzione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione;

          c) previsione della finalità del fondo di cui alla lettera b) di integrare le risorse finanziarie degli enti con minore capacità fiscale per abitante e di finanziare gli oneri derivanti dal finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, tenendo conto del costo della vita in ciascuna regione e dell'evasione fiscale;

          d) alimentazione del fondo di cui alla lettera b) di carattere orizzontale con quote del gettito dei tributi propri e delle compartecipazioni delle regioni con maggiore capacità fiscale per abitante;

          e) assicurazione nelle modalità di alimentazione del fondo di cui alla lettera b) della trasparenza dei flussi delle risorse tra regioni affluenti e regioni traenti;

          f) ripartizione delle quote del fondo di cui alla lettera b) in modo da ridurre di non oltre il 50 per cento le differenze di capacità fiscale per abitante;

          g) determinazione della capacità fiscale per abitante con applicazione di aliquote standard rapportata al costo della vita in ciascuna regione;

          h) definizione e revisione triennale delle regole di evoluzione nel tempo dell'entità del fondo di cui alla lettera b) tali da stimolare l'efficienza delle amministrazioni regionali e la capacità di accertamento e di contrasto all'evasione fiscale;

          i) previsione di un periodo transitorio, non superiore a cinque anni, in cui la perequazione può essere effettuata tenendo conto in misura sempre più ridotta anche della spesa storica. Tale periodo transitorio è valido sia per le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, sia per le altre materie esclusive regionali o concorrenti;

          l) costituzione in ciascuna regione di un fondo regionale da ripartire, d'intesa con il Consiglio regionale delle autonomie

 

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locali, agli enti locali con particolare riguardo per quelli con minore capacità fiscale per abitante;

          m) fissazione iniziale del fondo regionale di cui alla lettera l) in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti statali a favore degli enti locali del territorio regionale, fermi restando tutti i trasferimenti provenienti da fondi europei;

          n) definizione di entità, criteri di riparto, tipologie, sistemi di cofinanziabilità, regole e presupposti in presenza dei quali lo Stato, d'intesa con le regioni e gli enti locali, concede risorse aggiuntive ed effettua gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

          o) istituzione all'interno della Commissione tecnica per le relazioni finanziarie intergovernative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), dell'unità tecnica di monitoraggio e controllo sul fondo perequativo, composta da tecnici e rappresentanti delle regioni che alimentano il fondo, al fine di assicurare il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza, applicando eventuali riduzioni di trasferimenti correlati a sprechi e inefficienze.

Art. 4.
(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire regole di coordinamento e di disciplina fiscale dei diversi livelli di governo nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) adozione per regioni ed enti locali come fondamento della propria politica di bilancio delle regole e dei criteri del Patto europeo di stabilità e crescita; a tal fine gli obiettivi di finanza pubblica assegnati a

 

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regioni ed enti locali sono espressi in termini di saldi di bilancio e di dinamica del debito e sono diversificati tra regioni finanziatrici e regioni finanziate;

          b) previsione di modalità di partecipazione di regioni ed enti locali alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica e definizione di sistemi di incentivi da applicare per il conseguimento degli obiettivi medesimi e di sanzioni per il loro mancato conseguimento;

          c) previsione della possibilità per il saldo di bilancio di ciascun ente territoriale di assumere valore negativo, purché non superiore alla spesa di investimento;

          d) previsione, per la modifica dei tributi erariali che comporti conseguenze per le entrate delle regioni e degli enti locali, di essere concordata e quantificata negli effetti finanziari con le rappresentanze di regioni ed enti locali in sede della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; a fronte di minori entrate per regioni ed enti locali, previsione di contestuali misure compensative da parte dello Stato, mediante la revisione delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali;

          e) istituzione della Commissione tecnica per le relazioni finanziarie intergovernative, composta in egual numero da tecnici e rappresentanti dello Stato, delle regioni e degli enti locali, al fine di assicurare il coordinamento finanziario;

          f) introduzione a favore degli enti più virtuosi di un sistema premiante che preveda una maggiorazione di aliquota di un tributo erariale commisurata allo scostamento tra i risultati programmati e gli obiettivi realizzati; divieto per gli enti che non hanno raggiunto gli obiettivi di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti,

 

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fra i quali anche l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi; previsione di meccanismi automatici di decadenza in caso di mancato rispetto degli equilibri economico-finanziari della gestione e degli obiettivi economico-finanziari assegnati dalla regione.

Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. Con i decreti legislativi di cui alla presente legge sono determinati le modalità e i tempi di transizione al nuovo regime di autonomia finanziaria.
      2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge, disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
      3. L'attuazione della presente legge non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle regioni e degli enti locali. Tale principio può essere derogato esclusivamente per esigenze legate alla perequazione e comunque per un periodo predeterminato non superiore a cinque anni.